Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha escluso la produzione di energia elettrica dall’ambito della direttiva Bolkenstein.
La produzione di energia elettrica non costituisce una prestazione di servizi e dunque non è soggetta alla direttiva europea 2006/123 (Bolkenstein) che prevede lo svolgimento di gare in concorrenza per la concessione dei servizi forniti nei paesi membri. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza ECLI:EU:C:2026:683, pronunciandosi sulla causa C-653/24 tra l’Emilia- Romagna e lo Stato italiano. La pronuncia della Corte implica che le concessioni degli impianti di derivazione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3.000 kW non sottostanno alla direttiva Bolkenstein e dunque non dovranno essere messe a gara. La sentenza potrebbe inoltre avere riflessi sulle concessioni delle grandi derivazioni la cui scadenza è fissata per il 2029.
I giudici si sono espressi sul rinvio della Corte Costituzionale italiana che hanno chiesto l’interpretazione della direttiva Bolkenstein. La questione nasce da una legge con cui la Regione Emilia Romagna aveva previsto per i piccoli impianti beneficiari di incentivi l’estensione della concessione. Il provvedimento era stato impugnato dal governo italiano e da qui il ricorso alla Corte Costituzionale.
Nel merito, la Corte ha definito che i piccoli impianti producono energia elettrica, ovvero un bene e non erogano un servizio. Questa caratteristica esclude il ricorso alla gara per la concessione delle derivazioni elettriche, poiché la direttiva 2006/123 si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, tenendo presente che la nozione di «servizio» è definita all’articolo 4, punto 1, di tale direttiva come «qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione».
Secondo i giudici di Lussemburgo i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche svolgono una funzione di semplice produzione di elettricità, finalizzata talora alla sua cessione, attraverso «l’immissione nella rete», e talora, in via prevalente, se non esclusiva, all’autoconsumo.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte europea indica inequivocabilmente che l’energia elettrica è una merce, un bene, un prodotto e che l’attività di produzione di un prodotto non può essere considerata, in quanto tale, un servizio. Ne consegue che la produzione di energia elettrica, in quanto attività di produzione di un bene, non costituisce una prestazione di servizi. Le sentenze richiamate nelle motivazioni, una del 1992 e una del 2020, evidenziano costanza e coerenza giurisprudenziale.
Se, come nel caso esaminato, l’unica attività degli impianti è la produzione di energia elettrica, la direttiva Bolkenstein non può essere applicata.
Anche l’argomentazione del governo italiano secondo cui i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche esercitano attività inerenti alla gestione di questo tipo di impianto o le attività necessarie per salvaguardare l’interesse pubblico connesso alle risorse idriche è stata respinta. La Corte europea ha infatti deciso che, anche supponendo che le attività connesse alla gestione della portata e alla preservazione dell’equilibrio idrogeologico possano essere qualificate, in quanto tali, come «prestazioni di servizi», si tratterebbe soltanto di servizi accessori all’attività principale di produzione di energia elettrica.
Respinta, infine, anche l’argomentazione della Commissione europea relativa ai ‘servizi di stabilizzazione della rete elettrica’ in quanto l’attività di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, indipendentemente dal fatto che si tratti di un impianto di grandi dimensioni o di un piccolo impianto. L’attività principale resta, in ogni caso, quella della produzione di energia.
Proprio questa frase, al punto 29 delle motivazioni della sentenza, apre una serie di scenari nuovi per il rinnovo delle concessioni di grande derivazione, previsto per il 2029. Fino ad oggi infatti le ipotesi in campo previste dalla normativa italiana erano tre: gare pubbliche, partenariato tra pubblico e privato o affidamento in house. Ora, se la produzione di energia elettrica di un qualsiasi impianto non costituisce un servizio, diventa legittimo il rinnovo diretto della concessione all’attuale gestore.
Il rinnovo delle concessioni ha avviato un vivace dibattito nel Bellunese dove si concentrano quasi tre quarti della produzione idroelettrica del Veneto. In provincia di Belluno sono 23 le grandi derivazioni idroelettriche su 34 della regione, con una potenza installata di 359 mila kW su un totale regionale di 427 mila. Se si aggiungono le due centrali con opere di presa in territorio trentino, ma la cui produzione avviene nel Bellunese il totale sale a 25 centrali e 80 mila kW aggiuntivi.
Per dare un’ordine di grandezza orientativo, tra canoni di concessione, sovracanoni ordinari e rivieraschi, la monetizzazione dell’energia elettrica e il canone di concessione per la parte variabile a seconda della quantità di energia prodotta, le concessioni potrebbero fruttare al territorio bellunese circa 48 milioni di euro l’anno.